Art. 9.

      1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati».